Art. 140 — Soggetti abilitati alla sollecitazione
Articolo abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27.
Abrogato dal 20 marzo 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27.
Abrogato dal 20 marzo 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1998 al 20 marzo 2010. 59 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La sollecitazione e' riservata alle imprese di investimento, alle banche, alle societa' di gestione del risparmio, alle societa' di investimento a capitale variabile e alle societa' di capitali aventi per oggetto esclusivo l'attivita' di sollecitazione e la rappresentanza di soci in assemblea. Per tali ultime societa', gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti per le SIM.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 27
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art140 · fonte del testo
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