Art. 124-octies — Trasparenza dei consulenti in materia di voto

(( I consulenti in materia di voto, anche al fine di informare adeguatamente i clienti sull'accuratezza e affidabilita' delle loro attivita', pubblicano annualmente una relazione che contenga almeno le seguenti informazioni in relazione all'elaborazione delle loro ricerche, dei loro consigli e delle loro raccomandazioni di voto:

  • a)le caratteristiche essenziali delle metodologie e dei modelli applicati;
  • b)le principali fonti di informazione utilizzate;
  • c)le procedure messe in atto per garantire la qualita' delle ricerche, dei consigli e delle raccomandazioni di voto nonche' le qualifiche del personale coinvolto;
  • d)le modalita' con cui, eventualmente, tengono conto delle condizioni normative e del mercato nazionale nonche' delle condizioni specifiche delle societa';
  • e)le caratteristiche essenziali delle politiche di voto applicate per ciascun mercato;
  • f)la portata e la natura del dialogo, se del caso, intrattenuto con le societa' oggetto delle loro ricerche, dei loro consigli o delle loro raccomandazioni di voto e con i portatori di interesse della societa';
  • g)la politica relativa alla prevenzione e alla gestione dei potenziali conflitti di interesse;
  • h)l'eventuale adesione ad un codice di comportamento ovvero l'illustrazione in maniera chiara e motivata delle ragioni della mancata adesione. I consulenti in materia di voto che aderiscono ad un codice di comportamento riferiscono altresi' in merito all'applicazione di tale codice, anche con riferimento alle informazioni richieste dalle lettere precedenti, specificando l'eventuale mancata adesione ad una o piu' disposizioni del codice, le ragioni della stessa e le eventuali misure alternative adottate. La relazione indicata al comma 1 e' resa disponibile al pubblico, gratuitamente, sul sito internet del consulente in materia di voto e rimane a disposizione del pubblico per almeno tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione. Ai consulenti in materia di voto si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, comma 1, lettere a), b) e c). 4. I consulenti in materia di voto, nell'ambito dello svolgimento del servizio richiesto, individuano e comunicano senza indugio ai loro clienti qualsiasi conflitto di interesse reale o potenziale o relazione commerciale che possa influenzare l'elaborazione delle loro ricerche, dei loro consigli o delle loro raccomandazioni di voto e le azioni intraprese per eliminare, attenuare o gestire gli eventuali conflitti di interesse reali o potenziali.)) 89
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49

89

Il D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49 ha disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera d)) che la presente modifica "si applica decorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo".

Testo vigente dal 10 giugno 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art124octies · fonte del testo

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