Art. 114-bis — Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 gennaio 2007 al 20 marzo 2010. Leggi il testo vigente →

I piani di compensi basati su ((...)) strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre societa' controllanti o controllate sono approvati dall'assemblea (( ordinaria)) dei soci. (( Almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea, convocata per le deliberazioni di cui al presente comma, l'emittente mette a disposizione del pubblico la relazione con le informazioni concernenti)):

  • a)le ragioni che motivano l'adozione del piano;
  • b)i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione della societa', delle controllanti o controllate, che beneficiano del piano;
  • b-bis)le categorie di dipendenti, o di collaboratori della societa' e delle societa' controllanti o controllate della societa', che beneficiano del piano;
  • c)le modalita' e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione e' subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;
  • d)l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  • e)le modalita' per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;
  • f)i vincoli di disponibilita' gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa societa' o a terzi. Le disposizioni del presente articolo si applicano (( agli emittenti quotati e)) agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116. (( La Consob definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalita' di realizzazione del piano, prevedendo informazioni piu' dettagliate per piani di particolare rilevanza. ))

Testo in vigore dal 25 gennaio 2007 al 20 marzo 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 gennaio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 2006 al 25 gennaio 2007. 92 parole tolte, 67 parole aggiunte in 6 capoversi.

I piani di compensi basati su tolto: azioni oaggiunto: ... strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio … di dipendenti o di collaboratori di altre societa' controllanti o controllate sono approvati dall'assemblea aggiunto: ordinaria dei soci. Almeno quindici giorni prima tolto: dell'esecuzione dei piani sono rese pubbliche, mediante invio di un comunicato alla CONSOB, alla societa' di gestione del mercato, che lo mette immediatamente aggiunto: del termine fissato per l'assemblea, convocata per le deliberazioni di cui al presente comma, l'emittente mette a disposizione del pubblicotolto: , e ad almeno due agenzie di stampa, aggiunto: la relazione con le informazioni concernenti:

b) i tolto: soggetti destinatari aggiunto: componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione della societa', delle controllanti o controllate, che beneficiano del piano;

aggiunto: b-bis) le categorie di dipendenti, o di collaboratori della societa' e delle societa' controllanti o controllate della societa', che beneficiano del piano;

… trasferimento alla stessa societa' o a terzi. Le disposizioni del presente articolo si applicano tolto: anche aggiunto: agli emittenti quotati e agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116. tolto: 3. La CONSOB aggiunto: La Consob definisce con proprio regolamentotolto: :

tolto: a) le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalita' di realizzazione del piano, prevedendo informazioni piu' dettagliate per piani di particolare rilevanzatolto: ;

tolto: b) cautele volte ad evitare che i piani di cui al comma 1 inducano comportamenti contrastanti con l'interesse della societa', anche disciplinando i criteri per la fissazione del prezzo delle azioni e degli altri strumenti finanziari, le modalita' e i termini per l'esercizio dei diritti che essi attribuiscono, i limiti alla loro circolazioneaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art114bis · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari