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[1]Revoca delle concessioni

[2]Le concessioni di cui all'art. 326 possono essere revocate in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica straniera, delle clausole stabilite nella convenzione. Esse possono, altresi', essere revocate, sospese o sottoposte a particolari modalita' di esercizio, in caso di gravi necessita' pubbliche, con provvedimento insindacabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.

Testo in vigore dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art329 · fonte del testo

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