Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 2 giugno 1983 al 16 settembre 2003. 151 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Pagamento anticipato del servizio
tolto: Quando le conversazioni interurbane hanno luogo dal domicilio degli abbonati alla rete urbana o dai posti telefonici pubblici, l'esercente la rete potra' esigere direttamente dai richiedenti una sopratassa nella misura sabilita con decreto dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro. L'abbonato che intende effettuare comunicazioni interurbane dal domicilio e' tenuto, su richiesta dell'esercente la rete, a versare anticipatamente una somma riferita alle comunicazioni che presumibilmente domandera' in un periodo corrispondente a quello di fatturazione, con l'obbligo di reintegrarla quando risulti superata per le comunicazioni effettuate. Il periodo di fatturazione e' determinato nel regolamento di servizio di cui al precedente articolo 283. Gli uffici dipendenti dalle amministrazioni statali non sono tenuti a tale versamento: essi sono pero' tenuti al pagamento delle tasse per conversazioni interurbane nello stesso limite di tempo accordato agli utenti privati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art292 · fonte del testo
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