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Sanzioni per illecito uso dell'apparecchio telefonico di abbonato L'abbonato alla rete telefonica urbana, che si serve o da' modo ad altri di servirsi del suo apparecchio per comunicazioni contro la morale o l'ordine pubblico, o per recare molestia o disturbo alla quiete privata, decade dall'abbonamento senza diritto alla restituzione del canone e senza abbuono di quello che dovesse ancora pagare a termine del contratto, salva ogni altra responsabilita' prevista dalle leggi vigenti.

Testo in vigore dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art286 · fonte del testo

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