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[1]Impianti supplementari ed accessori da eseguire dall'esercente

[2]Il concessionario e' obbligato a collegare su richiesta degli abbonati, entro i limiti stabiliti dal regolamento, uno o piu' apparecchi, in derivazione interna dall'apparecchio principale, o impianti accessori, alle condizioni e con le tariffe annue di abbonamento, manutenzione e noleggio da determinarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro.

Testo in vigore dal 3 maggio 1973 al 21 aprile 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art284 · fonte del testo

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