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[1]Canone per linee ad uso comune di due utenti

[2]Se le linee telefoniche sono ad uso comune di due utenti, ciascuno di questi e' tenuto a pagare il canone relativo. Se le linee telefoniche sono ad uso comune di due utenti, di cui uno situato in territorio italiano e l'altro situato in territorio straniero, l'utente situato in territorio italiano e' responsabile del canone dovuto dall'utente situato in territorio straniero, per il tratto di linea telefonica posto in territorio italiano.

Testo in vigore dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art278 · fonte del testo

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