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[1]Concessioni ad uso privato - Definizione

[2]La concessione di linee telefoniche private e' limitata alla corrispondenza tra i fondi del medesimo concessionario o tra fondi di uno o di altro concessionario, ed e' data ad uso esclusivo di determinate persone o enti per le comunicazioni che interessino le persone e gli enti stessi, secondo i criteri stabiliti dal precedente art. 214. Le linee suddette non possono venire poste in comunicazione con altre linee telefoniche private, salvo il caso in cui il collegamento avvenga per il servizio di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti, fra loro interconnessi, anche se appartenenti a concessionari diversi. Le linee telefoniche private, adibite ad un determinato servizio, non possono essere collegate con quelle adibite ad un servizio diverso.

Testo in vigore dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art276 · fonte del testo

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