Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003. 127 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Obblighi del concessionario subentrante
tolto: Il nuovo concessionario ha l'obbligo di subentrare nei rapporti di lavoro esistenti alla data del riscatto, purche' trattasi di personale in servizio alla data del preavviso, alle condizioni in atto alla data stessa e risultanti da atto scritto. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il concessionario uscente deve tempestivamente inviare all'Amministrazione l'ultimo inventario di cui alle norme del codice civile, relative alle scritture contabili delle imprese commerciali ed all'art. 7 della legge 5 gennaio 1956, n. 1. Il concessionario uscente e' altresi' obbligato a trasferire al concessionario subentrante, nell'importo corrispondente a quello effettivamente dovuto al personale dipendente, i fondi relativi alle indennita' di anzianita', secondo le norme vigenti, ai fini delle liquidazioni spettanti al personale stesso all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art208 · fonte del testo
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