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[1]Concessioni rilasciate da altri organi

[2]Si provvede, con determinazione del direttore compartimentale competente per territorio, o dell'organo designato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione:

  • a)alle concessioni aventi per oggetto l'accettazione ed il recapito di telegrammi, salvo che il servizio stesso non sia svolto da titolari di concessioni rilasciate nella forma di cui al precedente art. 196;
  • b)alle concessioni aventi per oggetto l'impianto e l'esercizio di posti pubblici per trasmissioni telegrafiche. In entrambi i casi e' necessario il parere del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio.

Testo in vigore dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art197 · fonte del testo

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