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[1]Tabelle degli interessi - Variazioni

[2]((Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o piu' delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi e' effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi e' eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, e' integrata con quella che e' a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali)).

Testo in vigore dal 30 settembre 1974 al 1 settembre 1999

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 26/2020

    Questione infondata
    20 febbraio 2020

    È dichiarata inammissibile, per l'assoluta carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 43 e 97 Cost., dell'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come modificato dell'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv., con modif., in legge n. 588 del 1974. I parametri costituzionali indicati sono evocati solo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione.

    Art. 43 cost. · Art. 97 cost. · Art. 3 cost. · Art. 47 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 49/2007

    Questione inammissibile
    20 febbraio 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1974, n. 588, nonché dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, sollevata in riferimento agli artt. 3, 43, 47 e 97 della Costituzione. Invero, il giudice rimettente ha omesso qualsivoglia motivazione in ordine alla rilevanza della questione, motivazione tanto più necessaria nel giudizio a quo , ove si consideri che la definizione dello stesso appare, primo visu , indipendente dalla definizione del sollevato incidente di costituzionalità.

    Art. 3 cost. · Art. 43 cost. · Art. 47 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 47/2001

    Altra decisione
    6 marzo 2001

    Restituzione degli atti al giudice 'a quò, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, nella parte in cui consente la variazione del saggio degli interessi applicati ai buoni postali fruttiferi anche se tale facoltà non era stata prevista al momento della sottoscrizione, perchè valuti la perdurante rilevanza della questione pur dopo l'approvazione del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 284, il cui art. 7 ha abrogato la norma impugnata. M.R.

    Art. 3 cost. · Art. 43 cost. · Art. 47 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 settembre 1974

Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1973 al 30 settembre 1974. 35 parole tolte, 180 parole aggiunte.

tolto: Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni.Le variazioni del saggio d'interesse aggiunto: dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoroaggiunto: , di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto tolto: soltanto per i buoni tolto: emessi dal giorno dell'entrata aggiunto: di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e tolto: non per quelli emessi anteriormente aggiunto: possono essere estese ad una o piu' delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi e' effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi e' eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i tolto: quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse esistenti a tergo dei medesimi aggiunto: titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, e' integrata con quella che e' a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art173 · fonte del testo

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