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[1]Prescrizione del credito dei libretti

[2]Sono prescritti a favore dell'Amministrazione delle poste i crediti dei libretti con il decorso:

  • a)di un anno, quando non siano superiori a lire cento fra capitale e interessi;
  • b)di cinque anni, quando non siano superiori a lire mille tra capitale e interessi;
  • c)di trenta anni, quando si tratti di credito superiore a lire mille tra capitale e interessi. I detti termini di prescrizione si computano per interi anni solari a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo all'ultima operazione o richiesta o diffida da parte dell'interessato. Per i libretti lasciati in custodia al Ministero, la sola iscrizione degli interessi maturati non e' valida ad interrompere il corso della prescrizione. Per i libretti appartenenti a minori, i detti termini di prescrizione decorrono dal raggiungimento della maggiore eta'.

Testo in vigore dal 3 maggio 1973 al 1 settembre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art168 · fonte del testo

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