È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dell’art. 138 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’art. 5-bis del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, in legge 31 dicembre 2001, n. 463, nella parte in cui hanno, rispettivamente, stabilito e differito l’entrata in vigore del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 al 1° gennaio 2002 ed al 30 giugno 2002. L’esercizio della funzione legislativa delegata, compresa la pubblicazione del decreto presidenziale, si è, infatti, esaurita, nel caso di specie, entro il termine fissato dalla legge di delega, rispondendo, così al principio più volte affermato dalla Corte, secondo cui l’esercizio della funzione legislativa delegata si esaurisce con l’emanazione del decreto presidenziale entro il termine fissato dalla legge di delega, mentre la sua pubblicazione, pur indispensabile per l’entrata in vigore dell’atto legislativo, costituisce un fatto esterno e successivo all’esercizio della funzione stessa e, pertanto, non necessariamente deve avvenire nel termine suddetto. - V. ordinanze citate n. 425/2002 e 425/2000.
Art. 138 Testo unico in materia edilizia. (Testo A) · Art. 76 cost. · Art. 20 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 44 Testo unico in materia edilizia. (Testo A)