Art. 41 — Obblighi dello spedizioniere doganale iscritto nell'albo

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Per ciascuna operazione doganale compiuta lo spedizioniere doganale iscritto nell'albo ha l'obbligo di fornire, a richiesta degli organi doganali, ogni indicazione utile per l'identificazione del rappresentato. Egli e' altresi' tenuto in via sussidiaria al pagamento dei maggiori diritti doganali dovuti a seguito di rettifica dell'accertamento o di revisione della liquidazione, quando il proprietario della merce sia stato inutilmente escusso e purche' la relativa richiesta gli sia notificata entro cinque anni dalla data della bolletta.

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 15 maggio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art41 · fonte del testo

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