Art. 351
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Ai fini della razionale meccanizzazione delle scritture doganali e delle relative contabilita', in tutti i casi in cui le norme doganali e quelle di contabilita' generale dello Stato prescrivono l'uso dei registri o bollettari, anche a rigoroso rendiconto, detti registri e bollettari possono essere sostituiti, tenuto conto delle esigenze tecniche e funzionali dei macchinari da impiegare, con fogli mobili, schede od altri supporti idonei alla scritturazione, perforazione o rilevazione meccanografica; le modalita' per la loro classificazione, numerazione, raggruppamento, tenuta in evidenza ed archiviazione nonche' per il loro collegamento con le altre scritture e contabilita' sono stabilite dal Ministro per le finanze di concerto, ove occorra, con il Ministro per il tesoro. Qualora le esigenze dei macchinari lo richiedano, potra', altresi', prescindersi dalla scritturazione in tutte lettere, nei casi in cui e' prescritta dalle vigenti disposizioni, di cifre numeriche relative a somme o quantita'. Le quietanze ottenute con sistemi meccanografici, sottoscritte dal contabile che le rilascia, hanno piena efficacia probatoria) anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 59, ultimo comma. E' in facolta' del Ministro per le finanze di consentire che la conservazione in archivio delle scritture doganali sia sostituita con la riproduzione su microfilms, ovvero con l'uso di memorizzazioni elettroniche. Il Ministro per le finanze e' autorizzato a disporre, d'intesa con il Ministro per il tesoro, esperimenti di meccanizzazione delle scritture doganali e delle relative contabilita' presso alcuni uffici doganali.
Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 1 agosto 1985
