Art. 32 — Vigilanza doganale negli aeroporti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →

All'arrivo, alla partenza e durante lo stazionamento di un aeromobile, i funzionari doganali e i militari della guardia di finanza possono procedere agli accertamenti di loro competenza riguardanti l'aeromobile, il suo equipaggio, le persone presenti a bordo e le cose trasportate. Nel regolamento per l'applicazione del presente testo unico saranno stabilite le norme per l'esercizio della vigilanza sugli aeromobili che fanno scalo in aeroporti non doganali.

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art32 · fonte del testo

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