Art. 319 — Inosservanza di formalità doganali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1998 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →

E' punito con l'ammenda da lire ottocento a lire cinquemila chiunque:

  • a)importa od esporta per vie o in orari non permessi merci esenti da diritti di confine;
  • b)e' sprovvisto del lasciapassare o della bolletta di cauzione da cui devono essere accompagnate le merci nazionali o nazionalizzate nella circolazione per via di terra, a norma dell'art. 227.30 E' punito con l'ammenda da lire ottocento a lire duemila chiunque:
  • a)presenta alla dogana di destinazione merci estere, spedite da altra dogana con bolletta di cauzione, dopo il termine stabilito nella bolletta stessa, quando non sia giustificato il ritardo;
  • b)presenta alla dogana di destinazione, nei casi di cui alla lettera precedente, colli che siano esteriormente alterati, ma senza differenza di peso. L'ammenda si applica per ogni collo alterato.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. LGS. 18 dicembre 1997, n. 473

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Il D. LGS. 18 dicembre 1997, n. 473 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le sanzioni previste dagli articoli 302, terzo comma, 303, primo comma, 319, primo comma, e 320, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono elevate, nel minimo, a lire duecentomila e, nel massimo, a lire un milione".

Testo in vigore dal 1 aprile 1998 al 4 ottobre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1998

Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1973 al 1 aprile 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. LGS. 18 dicembre 1997, n. 473

    Il D. LGS. 18 dicembre 1997, n. 473 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le sanzioni previste dagli articoli 302, terzo comma, 303, primo comma, 319, primo comma, e 320, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono elevate, nel minimo, a lire duecentomila e, nel massimo, a lire un milione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art319 · fonte del testo

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