Art. 314 — Errori commessi in buona fede nella compilazione delle dichiarazioni relative a merci in temporanea importazione od esportazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 1 aprile 1998. Leggi il testo vigente →

Nei casi previsti negli articoli 310 e 313 si applica, in luogo dell'ammenda, la pena pecuniaria non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza dei diritti di confine se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede, fermo restando l'esonero da sanzioni per le differenze di quantita' che non superano il cinque per cento.

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 1 aprile 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art314 · fonte del testo

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