Art. 29 — Zona di vigilanza doganale marittima

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 gennaio 1978 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →

((E' sottoposta a vigilanza doganale la zona costituita dalla fascia di mare che si estende dalla linea doganale fino al limite esterno del mare territoriale)).

Testo in vigore dal 3 gennaio 1978 al 4 ottobre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 gennaio 1978

Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1973 al 3 gennaio 1978. 11 parole tolte, 7 parole aggiunte.

E' sottoposta a vigilanza doganale la zona costituita dalla fascia di mare che si estende dalla linea doganale tolto: verso l'esterno del territorio doganale per l'ampiezza di dodici miglia marine aggiunto: fino al limite esterno del mare territoriale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art29 · fonte del testo

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