Art. 245 — ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 MAGGIO 1985, N. 254

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In caso di soste dei trasporti, previste e determinabili all'atto dell'entrata, il trasportatore e' tenuto a comunicare le localita' in cui intende fermarsi ed i presumibili tempi di sosta, che devono essere annotati sul documento di transito comunitario dall'ufficio doganale di passaggio. In caso di soste non previste ne' determinabili all'atto dell'entrata, il trasportatore e' tenuto a darne subito notizia alla dogana o al comando della guardia di finanza piu' vicino ovvero ai carabinieri o alla pubblica sicurezza, che devono attestare i tempi di sosta.

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 1 agosto 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art245 · fonte del testo

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