Art. 239 — ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 MAGGIO 1985, N. 254

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 19 marzo 1985. Leggi il testo vigente →

Salvo casi di sospetto di abusi, per le spedizioni in regime di transito comunitario gli uffici doganali di passaggio prescindono dalla visita delle merci. Essi controllano la regolarita' e la integrita' dei contrassegni apposti e degli altri mezzi di identificazione adottati per i trasporti diversi da quelli contemplati dall'art. 42 del regolamento (C.E.E.) n. 542/69. Ai fini della vigilanza, gli uffici doganali di passaggio annotano sul documento di transito comunitario esibito, salvo per i casi non ritenuti necessari, l'itinerario da seguire sul territorio nazionale e il tempo massimo di percorrenza, che vengono fissati tenendo conto delle esigenze del trasporto. Quando circostanze inducano a sospetti di abusi o di frodi, possono essere effettuati controlli in corso di viaggio. Tali controlli sono esercitati dalla guardia di finanza.

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 19 marzo 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art239 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari