Art. 237 — Altre facilitazioni per le operazioni di esportazione o riesportazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 12 giugno 1991. Leggi il testo vigente →

Il Ministero delle finanze puo' consentire che, quando le merci devono formare oggetto di dichiarazione di esportazione o riesportazione, tale dichiarazione sia armonizzata od unificata con altro documento doganale, commerciale o di trasporto, riconosciuto valido per l'uscita della merce dallo Stato. Puo' altresi' consentire che, in luogo della dichiarazione per ciascuna spedizione, sia presentata periodicamente una dichiarazione doganale riepilogativa delle spedizioni effettuate.

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 12 giugno 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art237 · fonte del testo

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