Art. 233 — Esecuzione della procedura

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All'atto dell'arrivo a destinazione della merce, l'impresa autorizzata puo' procedere alla rimozione degli eventuali sigilli che assicurano ai fini doganali l'identita' e l'integrita' dei colli, contenitori o veicoli. Qualora risultino manomissioni di tali sigilli od altre irregolarita' ovvero vi siano dubbi circa la conformita' delle merci a quelle per le quali e' stata accordata la autorizzazione ovvero sussistano differenze rispetto al documento cauzionale od a quello di trasporto, l'impresa e' tenuta ad informarne immediatamente la dogana e ad astenersi, fino all'intervento di questa, da ogni altra manipolazione del carico. In caso diverso, l'impresa prende in carico la merce, subentrando con cio' al vettore od allo speditore negli obblighi da questo assunti verso la dogana. Resta in ogni caso salva la facolta' della dogana di intervenire all'atto dell'arrivo delle merci, con o senza preavviso; qualora sia preavvisata dell'intervento della dogana, l'impresa deve astenersi da ogni manomissione o manipolazione del carico. La dogana puo' altresi' procedere a saltuari controlli delle scritture e delle contabilita' nonche' eseguite, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei coefficienti di rendimento, dei quantitativi di prodotti ottenuti e di altri elementi, riscontri tecnici presso i depositi o stabilimenti dell'impresa diretti a stabilire l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci introdotte. Le indennita' e le altre spese per l'effettuazione dei controlli da parte dei funzionari doganali nei luoghi dove si trovano le merci, le scritture e le contabilita' sono poste a carico dell'impresa autorizzata. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prescrive le modalita' di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le altre norme necessarie per l'esecuzione della procedura semplificata, che dovranno essere armonizzate con quelle eventualmente fissate in seno agli organi delle Comunita' europee.

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 12 giugno 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art233 · fonte del testo

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