Art. 228 — Ritorno delle merci nel territorio doganale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →

Le merci in cabotaggio o in circolazione, quando riattraversano la linea doganale per rientrare nel territorio doganale, possono essere dalla dogana verificate in confronto con le indicazioni risultanti dalla bolletta di cauzione o dal lasciapassare da cui sono accompagnate, per stabilirne l'identita'. Le merci sono considerate estere se la loro identita' non e' riconosciuta, quand'anche siano in colli piombati. Le merci sono parimenti considerate estere se il termine stabilito per la loro reintroduzione e' scaduto da tre mesi per il cabotaggio, o da un mese per la circolazione, eccetto che la mancata reintroduzione nel termine risulti dovuta a forza maggiore.

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art228 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari