Art. 183 — Coefficienti di rendimento

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La dogana, con le modalita' stabilite nell'autorizzazione di cui agli articoli 177 e 178, determina, sulla base delle condizioni reali in cui si effettuano le singole operazioni di temporanea importazione e per ciascuna specie e qualita' dei prodotti da ottenere il coefficiente di rendimento, da sottoporre all'approvazione del capo della circoscrizione doganale. Tuttavia, il Ministero delle finanze puo' stabilire coefficienti forfettari di rendimento, quando le circostanze lo giustificano e particolarmente quando si tratta di imprese che eseguono determinati trattamenti in condizioni tecniche generalmente uniformi, su merci aventi caratteristiche costanti e con l'ottenimento di prodotti di specie, quantita' e qualita' costanti.

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024

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