Art. 119 — Uscita per i laghi
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. 78 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le merci in uscita dal territorio doganale per i laghi di confine devono essere presentate alle dogane poste nei punti di approdo delle sponde nazionali dei laghi stessi. Le merci anzidette si intendono uscite dal territorio doganale quando il natante che le trasporta attraversa la linea doganale. Se l'imbarco avviene nel tratto della sponda nazionale del lago di Lugano fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, le merci si intendono uscite dal territorio doganale nel momento dello imbarco medesimo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art119 · fonte del testo
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