Art. 74 — Sospensione dei pagamenti

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(( (Sospensione dei pagamenti). Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere da parte della banca ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal d.lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE. Il provvedimento e' assunto sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, che puo' emanare disposizioni per l'attuazione dello stesso. La sospensione ha luogo per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le stesse formalita', per altri due mesi. Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o atti cautelari sui beni della banca e sugli strumenti finanziari dei clienti. Durante lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o acquistati altri diritti di prelazione sui mobili della banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori all'inizio del periodo di sospensione. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza.

Testo in vigore dal 1 settembre 1996 al 16 novembre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1993 al 1 settembre 1996. 14 parole tolte, 41 parole aggiunte.

aggiunto: (Sospensione dei pagamenti). Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere da parte della bancatolto: . aggiunto: ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal d.lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE. Il provvedimento e' assunto sentito il comitato di sorveglianza, tolto: pre- via aggiunto: previa autorizzazione della Banca d'Italiaaggiunto: , che puo' emanare disposizioni per l'attuazione dello stesso. La sospensione ha luogo per un periodo non superiore tolto: a aggiunto: ad un mese, prorogabile eventualmente, con le stesse formalita', per altri due mesi. Durante … intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o atti cautelari sui beni della banca aggiunto: e sugli strumenti finanziari dei clienti. Durante lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o acquistati altri diritti di prelazione sui mobili della bancatolto: , se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori all'inizio del periodo di sospensione. La sospensione non costituisce stato d'insolvenzatolto: . La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del provvedimento di sospensione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art74 · fonte del testo

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