Art. 128-undecies — Organismo

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E' istituito un Organismo, avente personalita' giuridica di diritto privato ((...)), con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo e' dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti. (( I primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia. )) L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attivita' necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare ispezioni e puo' chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. 37

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141

37

Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo in vigore dal 17 ottobre 2012 al 1 febbraio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 17 ottobre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 2010 al 17 ottobre 2012. 8 parole tolte, 34 parole aggiunte.

E' istituito un Organismo, avente personalita' giuridica di diritto privato tolto: ed ordinato in forma di associazioneaggiunto: ..., con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli … L'Organismo e' dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti. I tolto: componenti aggiunto: primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italiatolto: .aggiunto: , e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo … altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla leggetolto: . 4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attivita' finanziaria e dei …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art128undecies · fonte del testo

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