Art. 115 — Ambito di applicazione

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Le norme del presente capo si applicano alle attivita' svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari. Il Ministro del tesoro puo' individuare, in considerazione dell'attivita' svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo. Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente disciplinati.

Testo in vigore dal 30 settembre 1993 al 29 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art115 · fonte del testo

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