[1]d'imposta in caso di locazione a scafo nudo di navi agevolate (articolo 157-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

[2]1. Nel caso di locazione a scafo nudo di una o piu' navi, ai soggetti che si sono avvalsi dell'opzione di cui all'articolo 290 spetta un credito d'imposta in misura pari all'imposta calcolata sul reddito determinato in via forfetaria, ai sensi dell'articolo 291, con riferimento ai giorni in cui la nave e' stata locata a scafo nudo.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art293 · fonte del testo

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