[1](articolo 7 decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142)

[2]1. Lo Stato italiano e' lo Stato del pagatore qualora il componente negativo di reddito sia deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile di un soggetto passivo. 2. Lo Stato italiano e' lo Stato dell'investitore qualora il componente negativo di reddito sostenuto, ovvero che si ritiene sia sostenuto, da una stabile organizzazione di un soggetto passivo o da un soggetto non residente sia imputato a un soggetto passivo e sia deducibile ai fini della determinazione del suo reddito imponibile. 3. Lo Stato italiano e' lo Stato del beneficiario laddove il componente positivo di reddito sia attribuito a un soggetto passivo in base alla giurisdizione del pagatore.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art196 · fonte del testo

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