Art. 98
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Ammortamenti
[2]Le quote annuali di ammortamento dei costi ammortizzabili a norma degli articoli 2425 numeri 1, 3 e 7, e 2427 del codice civile, calcolate in relazione alla durata dei cespiti, sono detraibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione dei relativi cespiti. Le spese incrementative, comprese quelle di manutenzione straordinaria, sono detraibili in ragione di quote annuali determinate in relazione alla residua durata dei cespiti ai quali si riferiscono, compreso l'eventuale prolungamento della durata stessa conseguente alle spese effettuate. Il periodo di ammortamento dei nuovi impianti e degli ampliamenti, trasformazioni e ricostruzioni di impianti esistenti puo', a richiesta del contribuente, essere ridotto di non oltre due quinti. In tal caso l'ammortamento ha inizio dall'esercizio nel quale la spesa e' stata sostenuta e si aggiunge alle quote normali, nel detto esercizio e nei tre successivi, una ulteriore quota non superiore al quindici per cento della spesa. Il contribuente deve esercitare la facolta' prevista nel comma precedente all'atto della dichiarazione annuale, indicando le quote di maggior ammortamento delle quali chiede la detrazione.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
