Art. 95
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[1]Commisurazione dell'imposta
[2]Nei confronti di ciascun soggetto l'imposta e' commisurata in base al risultato complessivo netto di tutte le attivita' ed operazioni produttive di redditi classificabili nella stessa categoria.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
