Art. 81
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[1]Presupposto dell'imposta
[2]Presupposto dell'imposta e' la produzione di un reddito netto, in denaro o in natura, continuativo od occasionale, derivante da capitale o da lavoro o dal concorso di capitale e lavoro, ovvero derivante da qualsiasi altra fonte e non assoggettabile ad alcuna delle imposte previste nei Titoli secondo, terzo e quarto. Costituiscono inoltre presupposto dell'imposta le plusvalenze e le sopravvenienze indicate dagli articoli 100 e 106, le plusvalenze da chiunque realizzate in dipendenza di operazioni speculative nonche' i premi su prestiti e le vincite di lotterie, concorsi a premio, giuochi e scommesse.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
