Art. 79
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[1]Decorrenza dell'imposta
[2]Il reddito delle nuove costruzioni, anche se consistenti in sopraelevazioni, trasformazioni radicali od ampliamenti di edifici preesistenti, e' assoggettato alla imposta dal giorno in cui le costruzioni stesse si rendono effettivamente atte all'uso cui sono destinate o in cui cessa la esenzione prevista da leggi speciali.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
