Art. 77
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[1]Esclusioni dall'imposta
[2]Sono escluse dall'imposta:
- a)le costruzioni destinate all'esercizio dei culti ammessi nello Stato;
- b)le costruzioni esistenti nei cimiteri e loro dipendenze;
- c)le costruzioni costituenti demanio pubblico infruttifero dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
