Art. 75
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[1]Determinazione del reddito netto
[2]Il reddito netto delle costruzioni si ottiene detraendo dal reddito determinato a norma dell'art. 74 un quarto dello stesso a titolo di manutenzione, di riparazione e di qualsiasi altra spesa o perdita. La detrazione compete nella misura di un terzo del reddito per le costruzioni indicate dall'art. 72 quando, non essendo l'attivita' cui sono destinate esercitata direttamente dal possessore, siano assoggettate all'imposta. La detrazione compete nella misura di due quinti per le costruzioni della citta' di Venezia centro e delle isole della Giudecca, Murano e Burano.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
