Art. 72
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Costruzioni destinate ad attivita' commerciali
[2]Le costruzioni destinate specificatamente all'esercizio di attivita' commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione non sono soggette all'imposta, con le loro pertinenze, se il possessore esercita direttamente l'attivita' cui la costruzione e' destinata.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
