Art. 71
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[1]Costruzioni rurali
[2]Non sono soggette all'imposta le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, con le loro pertinenze, appartenenti allo stesso possessore dei terreni cui servono e destinate:
- a)all'abitazione delle persone addette alla manuale coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali ed alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonche' delle persone di famiglia conviventi a carico;
- b)al ricovero del bestiame occorrente per la coltivazione dei terreni o alimentato dagli stessi;
- c)alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle altre scorte occorrenti per la coltivazione;
- d)alla conservazione dei prodotti agrari ed alla manipolazione o trasformazione degli stessi in quanto rientrante nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
