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[1]Costruzioni rurali

[2]Non sono soggette all'imposta le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, con le loro pertinenze, appartenenti allo stesso possessore dei terreni cui servono e destinate:

  • a)all'abitazione delle persone addette alla manuale coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali ed alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonche' delle persone di famiglia conviventi a carico;
  • b)al ricovero del bestiame occorrente per la coltivazione dei terreni o alimentato dagli stessi;
  • c)alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle altre scorte occorrenti per la coltivazione;
  • d)alla conservazione dei prodotti agrari ed alla manipolazione o trasformazione degli stessi in quanto rientrante nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa.

Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art71 · fonte del testo

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