Art. 65
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Determinazione del reddito agrario
[2]Il reddito agrario e' costituito dal reddito del capitale di esercizio e del lavoro direttivo impiegati, nei limiti della potenzialita' del fondo, nell'esercizio delle attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura ed all'allevamento del bestiame nonche' alla manipolazione, trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa. La determinazione del reddito agrario si effettua mediante l'applicazione, alle singole particelle catastali componenti il fondo, delle tariffe d'estimo stabilite secondo le norme della legge catastale.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
