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[1]Effetti dell'iscrizione catastale

[2]Ai fini delle norme contenute nei precedenti articoli valgono, per ciascun periodo d'imposta, esclusivamente le risultanze del catasto dei terreni al 31 agosto dell'anno precedente. Tuttavia la notificazione di atti di imposizione al soggetto iscritto in catasto e' inefficace nei confronti dell'effettivo possessore del fondo se l'inesattezza dell'intestazione catastale non gli sia imputabile. Le modificazioni risultanti dalle volture catastali non danno luogo ad iscrizioni suppletive ne' a sgravi di imposta se non quando uno dei soggetti cui la voltura si riferisce sia esente dall'imposta stessa. Lo sgravio di imposta si effettua a nome del precedente intestatario.

Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art64 · fonte del testo

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