Art. 55
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[1]Variazioni del reddito imponibile in diminuzione
[2]Danno luogo a variazioni del reddito imponibile in diminuzione:
- a)la sostituzione della qualita' di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito imponibile;
- b)la diminuzione della capacita' produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altro evento a carattere di forza maggiore, anche se non si verifica cambiamento di coltura, nonche' per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni;
- c)il passaggio a carico dei soggetti passivi di spese prima gravanti sullo Stato o su altri enti pubblici per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
