Art. 47
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[1]Segreto d'ufficio
[2]E' considerata violazione del segreto d'ufficio qualunque informazione o comunicazione riguardante l'accertamento e le relative controversie data senza ordine del giudice, all'infuori dei casi previsti dalla legge, dal personale dell'Amministrazione finanziaria a persone estranee all'Amministrazione stessa diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
