Art. 40
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[1]Comunicazione di dati ed elenchi
[2]Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, le societa' e gli enti che effettuano riscossioni e pagamenti per conto di categorie di interessati e le societa' ed istituti di assicurazione sono tenuti a fornire, su richiesta dell'ufficio, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, gli elenchi nominativi delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nonche' tutti gli elementi, dati ed informazioni in loro possesso riguardanti singoli contribuenti o categorie di contribuenti. La disposizione del precedente comma non si applica all'Istituto centrale di statistica ed agli Ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni che la legge loro commette, alle aziende ed istituti di credito per quanto attiene ai loro rapporti con i clienti, alle societa' ed agli istituti di assicurazione per quanto riguarda i loro rapporti con gli assicurati del ramo vita, ne' agli uffici dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni postali fruttiferi. Gli enti pubblici impositori, per quanto riguarda i tributi di loro competenza, sono tenuti soltanto a fornire le informazioni concernenti i nominativi specificamente indicati nella richiesta. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici debbono comunicare gli estremi dei contratti di appalto e di somministrazione in qualsiasi forma conclusi, indicando le generalita' ed il domicilio fiscale dei contraenti e l'ammontare dei corrispettivi. La comunicazione deve essere fatta all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale della parte contraente entro novanta giorni dalla registrazione ovvero, se questa non sia necessaria, dalla conclusione del contratto. ((Le pubbliche Amministrazioni, che corrispondono ad imprese commerciali contributi o premi assoggettabili alla ritenuta d'acconto prevista dal terzo comma dello articolo 128, debbono comunicare all'Ufficio delle imposte del domicilio fiscale dell'impresa percipiente lo ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate. La comunicazione deve essere fatta entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle somme corrisposte nell'anno precedente)). 14 Le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Ordini professionali devono trasmettere, entro il 31 marzo di ciascun anno, all'ufficio nella cui circoscrizione hanno sede, l'elenco delle iscrizioni e delle cancellazioni intervenute nell'anno precedente, indicando le generalita' ed il domicilio fiscale di ciascun soggetto iscritto o cancellato.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 aprile 1962, n. 226
14La L. 21 aprile 1962, n. 226 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 1 riguardanti le ritenute di acconto a carico di artisti, amministratori e revisori o sindaci si applicano sulle somme corrisposte dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge".
Testo in vigore dal 30 maggio 1962 al 1 gennaio 1974
