Art. 290
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[1]Cessazione dell'efficacia degli articoli da 4 a 10 del regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1661
[2]Le disposizioni contenute negli articoli da 4 a 10 del regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1661, cessano di avere effetto per le retribuzioni corrisposte agli operai dal 1° gennaio 1960. I soggetti indicati nell'art. 4 dello stesso decreto devono comprendere nella dichiarazione da presentare entro il 31 marzo 1960 le retribuzioni corrisposte agli operai dal 1959 ai fini della iscrizione provvisoria nei ruoli per gli anni 1960 e 1961. L'iscrizione provvisoria per l'anno 1960 e' effettuata in ruoli da pubblicarsi nel mese di giugno 1960 con pagamento dell'imposta alle scadenze di agosto, ottobre e dicembre dell'anno stesso.
[3]Visto, il presidente del Consiglio ZOLI
[4]Visto, il Ministro per le finanze ANDREOTTI
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
