Art. 28
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[1]Allegati alla dichiarazione
[2]I soggetti tassabili in base al bilancio devono allegare alla dichiarazione:
- a)copia del bilancio e del conto profitti e perdite ovvero copia del rendiconto, sottoscritta dalle persone indicate nell'art. 27; ((b) l'elenco nominativo degli amministratori e dei revisori o sindaci, che sono stati in carica nell'esercizio, indicando per ciascuno la residenza e il domicilio fiscale)). 14 Le societa' e le associazioni devono allegare alla dichiarazione l'elenco nominativo dei soci o associati responsabili personalmente delle obbligazioni sociali, con l'indicazione della residenza e del domicilio fiscale di ciascuno di essi. Chiunque percepisce redditi soggetti a ritenuta d'acconto deve allegare alla dichiarazione un certificato rilasciato dal soggetto che esegue la ritenuta, attestante l'ammontare delle somme corrisposte e l'ammontare delle ritenute su di esse eseguite distintamente per ciascuna delle imposte alle quali le ritenute si riferiscono. Nei casi in cui le imposte sono riscosse mediante versamento diretto in tesoreria alla dichiarazione deve essere allegata l'attestazione della Sezione di tesoreria provinciale comprovante i versamenti eseguiti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 aprile 1962, n. 226
14La L. 21 aprile 1962, n. 226 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 1 riguardanti le ritenute di acconto a carico di artisti, amministratori e revisori o sindaci si applicano sulle somme corrisposte dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge".
Testo in vigore dal 30 maggio 1962 al 1 gennaio 1974
