Art. 278
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[1]Applicazione delle imposte per il secondo semestre dell'anno 1959
[2]Il secondo semestre dell'anno 1959 costituisce un periodo d'imposta. La disposizione del comma precedente non si applica per le imposte sulle societa' e sulle obbligazioni, per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie A e B dovute dai soggetti tassabili in base al bilancio ne' per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile della categoria C/2 e per l'imposta complementare dovute dai datori di lavoro per i redditi corrisposti al personale dipendente.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
