Art. 275
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[1]Riscossione di entrate di enti diversi dallo Stato
[2]Le norme del Titolo decimo si applicano, in quanto non diversamente disposto, per la riscossione delle entrate tributarie o di altra natura di enti diversi dallo Stato riscuotibili per legge mediante ruoli nelle forme e con la procedura stabilite per la riscossione delle imposte dirette erariali. Le attribuzioni demandate dalle norme stesse agli uffici delle imposte sono esercitate dagli enti impositori. I tributi di enti diversi dallo Stato applicati con riferimento ad un reddito assoggettabile ad imposta diretta erariale si comprendono in unico ruolo mediante corrispondente aumento dell'aliquota dell'imposta stessa ovvero, in caso di esenzione dall'imposta erariale, della aliquota del tributo principale. I ruoli formati ai sensi dei commi precedenti sono in ogni caso resi esecutivi dall'Intendente di finanza a norma dell'art. 185.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
