Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1962 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Ritenuta d'acconto per i tributi locali

[2]Le disposizioni dell'art. 128 valgono anche per l'applicazione dei tributi locali dovuti dai percipienti. Sui due terzi delle somme corrisposte debbono a tal fine essere operate anche le ritenute del 3 per cento e dell'1,50 per cento, rispettivamente a titolo d'acconto dell'imposta comunale sulle industrie e della relativa addizionale provinciale, nelle ipotesi contemplate dalla lettera a) dell'art. 128, e del 2,40 per cento e dell'1,20 per cento nelle ipotesi contemplate dalla lettera b) dello stesso articolo.

[3]11 17

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 dicembre 1961, n. 1346

11

La L. 10 dicembre 1961, n. 1346 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Per l'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte e per le ritenute di imposta stabilite dagli articoli 126, 127, 128, 143 e 273 dei testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'aumento disposto dall'articolo 1 si applica dal 1 gennaio 1962".

Successivamente la Corte Costituzionale

17

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 13 dicembre 1973, n. 155 (in G.U. 21/12/1963, n. 331) ha dichiarato "in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, l'illegittimita' costituzionale: [...] b) dell'art. 2, secondo comma, della stessa legge 10 dicembre 1961, n. 1346, in quanto si riferisce a periodi d'imposta anteriori al 1961 o al 1960-61".

Testo in vigore dal 18 gennaio 1962 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 18 gennaio 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • L. 10 dicembre 1961, n. 1346

    La L. 10 dicembre 1961, n. 1346 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Per l'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte e per le ritenute di imposta stabilite dagli articoli 126, 127, 128, 143 e 273 dei testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'aumento disposto dall'articolo 1 si applica dal 1 gennaio 1962".

  • Successivamente la Corte Costituzionale

    Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 13 dicembre 1973, n. 155 (in G.U. 21/12/1963, n. 331) ha dichiarato "in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, l'illegittimita' costituzionale: [...] b) dell'art. 2, secondo comma, della stessa legge 10 dicembre 1961, n. 1346, in quanto si riferisce a periodi d'imposta anteriori al 1961 o al 1960-61".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art273 · fonte del testo

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